Come evitare la "container damage surcharge"

Come sappiamo, nel traffico containerizzato, l’unità nella quale verranno caricate le merci da spedire viene messa a disposizione dello shipper (di regola lo spedizioniere o comunque il soggetto mittente) alcuni giorni prima del’arrivo della nave.

Sarà quindi compito dello spedizioniere (nell’opzione merchant haulage) curare il ritiro del container vuoto, posizionarlo al carico presso lo stabilimento del mittente e ri-consegnarlo (pieno) al terminal portuale d’imbarco.

Nel caso di un’importazione sarà invece il ricevitore (anche in questo generalmente uno spedizioniere) a disporre il ritiro del container preso il terminal di sbarco, il posizionamento presso il magazzino di chi materialmente deve entrare in possesso della merce e la riconsegna del vuoto al deposito convenzionato con la linea marittima.

Durante queste fasi il container sarà sotto la responsabilità dello shipper che sarà tenuto a rispondere di eventuali danni riportati con la conseguenza che eventuali spese di riparazione gli saranno generalmente addebitate.

Per quanto tale ragionamento non faccia, in teoria, una piega nella pratica può capitare che una azienda si veda addebitati degli extra costi dovuti ad asseriti danni occorsi o a spese di pulizia del contenitore, una vera e propria “surcharge” di cui viene lamentata l’iniquità.

Addirittura alcuni soggetti direttamente coinvolti vedono in questo tipo di pratica una sorta di guadagno extra per le compagnie a scapito di quelle aziende che magari sono meno pronte a “difendersi” da simili reclami.

Per avere un’idea l’importo di tali addebiti generalmente è ricompreso (parlando di un container box da 20’) nell’ordine d alcune centinaia di Euro.

Precisando che tale pratica messa in atto ai danni degli shipper viene segnalata soprattutto sul mercato asiatico ed in Sud Africa cerchiamo comunque di saperne di più.

Non si può negare che i container siano soggetti a stress fortissimi durante le fasi del trasporto non solo durante la tratta marittima ma anche e soprattutto durante le movimentazioni presso i terminal e nei trasferimenti terrestri; il danneggiamento del contenitore non è quindi un evento inconsueto.

E però altrettanto chiaro che tali danni debbano però essere addebitati ai soggetti effettivamente responsabili.

Mentre nei casi più macroscopici è relativamente agevole individuare chi materialmente ha causato un danno, le ammaccature o altre deformazioni di minore entità, magari non contestate in precedenza, rischiano di essere addebitate all’ultimo utilizzatore del container che ne risponderà come se l’avesse ricevuto in perfette condizioni.

Vediamo allora come difendersi da un ipotetico addebito di questo tipo:

Alla presa in consegna / arrivo di un container:
- ispezionare le condizioni esterne del container provvedendo poi a fotografare lo stato dell’unità al momento della presa in consegna. Fate in modo che nelle foto sia ben visibile il numero identificativo. Per quanto banale nella pratica quasi nessun operatore effettua tale pratica operazione;
- apporre sui documenti della spedizione (lettera di vettura, equipment interchange receipt, ecc. ecc.) le opportune riserve e annotazioni sui danni riscontrati sul container;
- comunicare all’agente marittimo eventuali danni riscontrati sul container a mezzo fax indicando chiaramente tipologia ed estensione del danno; sarebbe poi opportuno far seguire un’e-mail con le foto allegate;

In caso di addebito:
- nominare un proprio perito di fiducia che verifichi la corrispondenza tra l’addebito ricevuto e i danni presenti sul container effettuando nel caso una perizia dell’unità presso il deposito in contraddittorio con il perito della compagnia di navigazione;

Per maggiore tutela:
- stipulare un’apposita ed adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni ai container o in genere agli equipment (sul mercato italiano esiste un apposito capitolato dedicato ai Container dell’ANIA).

Tra i documenti presenti sul mio account di slideshare trovate un apposito form per indicare/comunicare i danni rilevati su un container che può essere usato indifferentemente da qualunque soggetto coinvolto nel trasporto container, sarà sufficiente riportarlo sulla propria carta intestata.

Take care: Cargo care!

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