Quelle che seguono sono alcune note relative
all'istituto della Avaria Generale, sia a livello dottrinale sia a livello
operativo.
LE
AVARIE MARITTIME E L’AVARIA GENERALE
I
traffici marittimi per la natura dei mezzi impiegati e per le particolari
condizioni ambientali in cui si svolgono, comportano la possibilità che si
verifichino eventi dannosi (i sinistri) che coinvolgono ed impattano in modo
economico patrimoniale sui partecipanti all’avventura marittima.
E’
ben noto che durante un trasporto marittimo (e non solo) si possono verificare
eventi di diverso tipo quali tempeste, naufragi incendi, collisioni, esplosioni
e tutta una varia gamma di “imprevisti” che possono provocare danni o imporre
di sostenere spese straordinarie (ma necessarie) sia a carico dell’armatore sia
degli interessati alle merci trasportate.
Tali
danni e spese che si verificano nel corso del trasporto, o delle operazioni ad
esso connesse, prendono appunto il nome di avarie marittime.
Nell’ambito
del diritto marittimo si distinguono due tipi di avarie:
Avarie
particolari (particular averages):
sono
le spese e i danni che colpiscono le cose soggette a rischio marittimo a causa
di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore (incendi, tempeste ecc.). Questi danni restano a carico del
proprietario colpito dall’evento sfavorevole e potranno essere risarciti
solo in presenza di una copertura contro il rischio di avaria particolare
(motivo per cui è sempre opportuno stipulare una copertura contro i danni alle
merci).
Avarie
comuni (general averages):
sono
le spese e i danni provocati da provvedimenti
volontari presi dal comandante della nave per la salvezza comune (si veda art.
469 Codice della Navigazione e soprattutto Regole di York e di Anversa). Trattandosi
appunto di una avaria provocata per la salvezza comune, quindi, sia per il proprietario
delle merci che per il proprietario della nave e per l’armatore, i danni e le spese
devono essere ripartite tra tutti i soggetti interessati al buon esito del
viaggio.
Questa
è chiaramente un’altra di quelle situazioni in cui il comandante della nave
risulta “Master after God” e si pone come attore protagonista del provvedimento
di avaria generale assumendo il ruolo sia di capo della spedizione marittima
sia di rappresentante degli armatori
Vediamo
alcuni esempi:
1) Durante
l’ingresso in un porto dotato di scarso pescaggio, la nave si incaglia e per
permetterne il disincaglio si ritiene necessario procedere ad operazioni di
allibo, scaricando una parte del carico mediante l’intervento di appositi
pontili attrezzati e richiedendo l’intervento di alcuni rimorchiatori con
notevoli spese.
2) Nel
corso della navigazione, si verifica un incendio in stiva e il comandante
decide di allagare parzialmente le stive. In questo caso trattandosi di una
decisione volontaria i danni derivanti dall’allagamento saranno da considerarsi
come derivanti dall’avaria comune, mentre i danni da incendio saranno
considerati una avaria particolare.
Il Codice
della Navigazione rileva, perciò, i requisiti affinché si possa individuare con
maggiore chiarezza l’avaria comune: in prima specie, deve sussistere la volontarietà e la ragionevolezza della
decisione presa dal comandante, secondo, deve esservi un grave pericolo per la nave e per il carico,
e infine, dalla decisione deve sortire un risultato
utile (cioè portare in salvo la spedizione).
Da
un punto di vista storico, l'istituto dell'avaria comune ha origini molto
antiche: in principio, infatti, in caso di naufragio vi era il diritto per gli
abitanti delle coste di impadronirsi sia dei relitti in mare sia delle
imbarcazioni che, per evitare un rovinoso affondamento, sbarcavano quando le
condizioni climatiche si facevano impervie.
La
prima forma di regolamentazione si deve alla Lex Rhodia, che costituì,
seppur a livello molto embrionale, una forma di regolamentazione della
navigazione nel Mediterraneo. Queste norme di origine greca, vennero recepite
anche nel diritto romano, dove trovarono una disciplina più specifica sia
l’eventualità di gettare parte del carico a mare sia la ripartizione delle
spese in caso di perdita del carico fra il proprietario della nave e quello
della merce.
Per
capire l'attualità di queste antiche norme, basta considerare che nel diritto
romano il riscatto pagato ai pirati per la restituzione della nave e del carico
sequestrato costituiva avaria comune, cioè tutti i partecipanti alla spedizione
contribuivano, secondo i valori in rischio, ripartendosi i costi del riscatto
pagato.
Ai
giorni nostri, la regolamentazione delle ipotesi di avaria è la stessa in quasi
tutti i paesi, in quanto le polizze di carico fanno generalmente riferimento,
in materia di avarie, alle regole di York e di Anversa.
Le
Regole di York e Anversa e la definizione di Avaria danno e Avaria spesa
Il
crescente sviluppo del commercio internazionale ha imposto a studiosi ed
operatori del settore di concepire una normativa che potesse essere
riconosciuta e accettata nella prassi.
Oggi,
infatti, la contribuzione delle avarie comuni è sotto ogni aspetto disciplinata
dalle regole di York e Anversa, ovvero da un corpo di disposizioni elaborate in
più riprese a partire dal 1860.
Tale
normativa ha acquisito un carattere così sostanziale da rimpiazzare anche la
legge nazionale con riferimento ai criteri pratici per la definizione dei
valori da ammettere a contribuzione.
L'altra
soluzione per la regolazione dell’avaria comune è quella giudiziale in cui, non
trovando un accordo per la stipula del chirografo, le parti ricorrono al
giudice per la nomina di un liquidatore che risolva il contenzioso.
Occorre
precisare che nella realtà pratica dei traffici marittimi, la liquidazione
giudiziale non è mai stata applicata, poiché ci si è sempre avvalsi della forma
stragiudiziale, non però tramite i chirografi, ma con un atto chiamato “Lloyd's
Average Bond”.
Un
vero e proprio caso di applicazione della Lex
Mercatoria in campo marittimo, o se vogliamo un esempio pratico di Lex Maritima.
Un
primo aspetto da considerare è la distinzione tra le “avarie danni” e le
“avarie spese”. Il danno può definirsi come la perdita, il danneggiamento, o il
deterioramento per la salvezza comune di un bene coinvolto nella spedizione
marittima (come ad esempio il getto del carico e/o degli attrezzi, o come in
tempi antichi il taglio degli avanzi, che si compiva in caso di incendio del
veliero e prevedeva il taglio dell'albero le cui vele erano in fiamme).
La
spesa, invece, può essere definita come un qualsiasi esborso di denaro sempre
effettuato per la salvezza comune, la cui caratteristica principale è la
straordinarietà.
Ad
esempio, se per un errore di manovra si aprisse una falla nello scafo della
nave e il comandante fosse costretto, per la salvezza della spedizione, a
rifugiarsi in un porto diverso da quello di destinazione, sarebbero considerate
spese da avaria comune (e quindi a carico di tutti), le spese sostenute per l'equipaggio
durante tutto il tempo di permanenza in porto.
A
titolo esplicativo vediamo alcuni esempi:
Avarie danni:
|
Avarie spese:
|
Getto
del carico o di equipment per alleggerire la nave
|
Spese
per porto rifugio (ingresso, sosta e uscita, servizi ausiliari della
navigazione)
|
Estinzione
di incendi a bordo
|
Spese
di disincaglio, rimorchio ecc.
|
Incaglio
volontario
|
Spese
trasbordi del carico
|
Danni
alle macchine per tentativi di disincagliare
|
Spese
ed onorari del liquidatore di avaria
|
LA
LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI
Quelli
che seguono sono i diversi momenti del procedimento di liquidazione delle
avarie comuni:
1 Dichiarazione di avaria comune Il
comandante della nave compila il verbale di avaria che dovrà essere consegnato
alle autorità competenti entro 24 ore dall'arrivo in porto della nave.
A
questo punto viene incaricato un liquidatore di avarie (average adjuster) che si occuperà della gestione vera e propria del
riparto di avaria comune.
2 Liquidazione di avaria comune Il
codice della navigazione ha previsto due forme di liquidazione delle avarie
comuni. La soluzione stragiudiziale (cioè con un accordo senza ricorrere al
giudice) che, secondo la prassi, prevede la stipulazione di un chirografo di
avaria (cioè di un documento con il quale viene nominato un liquidatore e si
impone l'obbligo di accettare ed eseguire il regolamento da lui predisposto).
Tale
atto consiste nell'impegno assunto, nei confronti dell'armatore, da ciascuno
degli interessati al carico a pagare la rispettiva quota contributiva nella
misura stabilita dal liquidatore nel futuro regolamento.
3 Regolamento di avaria comune In
genere la stesura del regolamento richiede mesi o in alcuni casi anche anni dal
momento in cui l'avaria è stata dichiarata.
Il
liquidatore di avaria ha, innanzitutto, il compito di verificare che tutte le
condizioni siano soddisfatte attraverso la ricostruzione degli avvenimenti per
mezzo del giornale di bordo e della relazione di stima dei periti.
Terminati
gli accertamenti, il liquidatore provvederà ad informare circa le motivazioni
che lo hanno indotto a considerare alcuni danni e/o spese avarie comuni e a non
considerarne altri.
In
pratica il regolamento di avaria si comporrà di tre parti principali:
-
descrizione dei fatti
- le
motivazioni giuridiche
- i
calcoli di riparto ed il bilancio finale
In
particolare quest’ultima parte riflette alcuni momenti fondamentali:
- la
formazione della massa attiva e passiva
- la
determinazione del coefficiente di contribuzione
- il
bilancio finale
Seppure
tali operazioni siano da un punto di vista teorico piuttosto facili e
concettualmente lineari, nella pratica comportano un enorme lavoro per i
liquidatori di avarie che si trovano magari a dover ricostruire la massa attiva
per una nave che trasportava qualche migliaio di container!
Massa
Creditoria E' costituita dalle
avarie danno e spesa come stabilito nelle regole di York e di Anversa (“only such losses, damages or expenses
which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as
general average”).
Per
chiarire ulteriormente, la massa creditoria viene definita dall'insieme dei
danni e delle spese straordinarie o impreviste che conseguono direttamente dal
provvedimento preso dal comandante.
Nello
specifico, i danni e le spese subiti dai partecipanti alla spedizione possono
identificarsi:
•
nella perdita o nel danneggiamento della nave e dei suoi accessori
(proprietario della nave);
•
nella perdita o nel danneggiamento del carico (ricevitore o caricatore);
•
nella perdita totale o parziale del nolo (armatore).
Massa Debitoria E'
l'insieme dei valori in rischio nella spedizione. Ovvero, il nolo sarà per
l'armatore il valore sottoposto al rischio, la nave lo sarà per il proprietario
e il carico per il ricevitore o il caricatore.
4. I Calcoli Dal punto di vista
computistico, poi, il regolamento di avaria comune è un semplice calcolo di
riparto in cui:
• la
somma da ripartire è il totale dei danni subiti per la salvezza comune più gli
onorari e le spese di liquidazione per il liquidatore (ossia la massa attiva)
• la
base del riparto, invece, è il totale dei valori in rischio al momento del provvedimento
preso dal capitano (la massa passiva)
Il
risultato sarà un coefficiente di contribuzione:
K=
MA / MP (massa attiva / massa passiva)
che indicherà la quota di danni e spese a
carico dei partecipanti per ogni Euro di valore in rischio. Le quote di
contribuzione si otterranno moltiplicando il coefficiente per i valori in
rischio di ciascuno degli interessati (K x Massa Passiva = Quota di
contribuzione).
L'atto
conclusivo è il bilancio finale, in questa fase si determinano, per mezzo di un
prospetto redatto dal liquidatore, le somme a debito o a credito di ciascuno
dei partecipanti alla spedizione.
• Vi
sarà un credito se il sacrificio sopportato per la salvezza comune (massa
attiva) è maggiore della quota di contribuzione.
(Es.
Massa Attiva armatore - Quota contribuzione armatore > 0 = credito armatore)
• Vi
sarà un debito se il sacrificio sopportato per la salvezza comune (massa
attiva) è minore della quota di contribuzione.
(Massa
Attiva armatore - Quota contribuzione armatore < 0 = debito armatore)
Cerchiamo
di fare un esempio pratico in modo da avere ben chiari i concetti ed i passaggi
necessari:
Durante
un viaggio sulla m/n “Beautiful Lady” si è verificato un incendio a bordo che
ha provocato danni alla nave e a parte del carico (il carico è parzialmente
bruciato e per domare l'incendio il capitano ha ordinato l'allagamento di una
stiva). Nel successivo regolamento d'avaria comune, sono stati stabiliti i
seguenti valori:
a)
danni ammessi a contribuzione:
1.
danni alla nave 17.000 €
2.
nolo perduto dall'armatore 5.500 €
3.
danni subiti dal caricatore A 11.300 €
4.
onorari e spese al liquidatore 2.500 €
b)
valori in rischio al momento del provvedimento
1.
valore della nave 600.000 €
2.
nolo in rischio per l'armatore 41.000 €
3.
merce in rischio per il caricatore A 160.000 €
4.
merce in rischio per il caricatore B 190.000 €
Si
dovrà determinare la MASSA ATTIVA (danni e spese ammessi a contribuzione)
NAVE
(tot. Spese riparazione) € 17.000,00
ARMATORE
(nolo perduto) € 1.500,00
CARICATORE
(danni alla merce) € 5.500,00
LIQUIDATORE
€ 2.500,00
Totale MASSA ATTIVA € 26.500,00
MASSA
PASSIVA (valori in rischio tra i partecipanti al momento del provvedimento)
NAVE
(Valore della nave) € 600.000,00
ARMATORE
(nolo in rischio) € 41.000,00
CARICATORE
A (merce) € 160.000,00
CARICATORE
B (merce) € 190.000,00
Totale MASSA PASSIVA € 991.000,00
Determinazione del coefficiente
K=MA/MP = (26.500/991.000) =0,02674 ca. (0,02674 Euro ca. ogni Euro di valore
in rischio) cioè:
Determinazione Quota di contribuzione K x
Massa Passiva = Quota di contribuzione 0,02674 ca. x 600.000,00 = 16.044,40 €
(proprietario della nave) 0,02674 ca. x 41.000,00 = 1.096,37 € (armatore)
0,02674 ca. x 160.000,00 = 4.278,50 € (caricatore A) 0,02674 ca. x 190.000,00 =
5.080,73 € (caricatore B)
N.B.
Il totale è € 26.500,00 come la Massa Attiva
Partecipante
|
Massa Attiva
|
Massa Passiva
|
Quote contribuzione
|
Saldo a debito
|
Saldo a credito
|
Nave
|
17.000,00
|
600.000,00
|
16.044,40
|
955,60
|
|
Armatore
|
1.500,00
|
41.000,00
|
1.096,37
|
403,63
|
|
Caricatore
A
|
5.500,00
|
160.000,00
|
4.278,50
|
1.221,50
|
|
Caricatore
B
|
190.000.00
|
5.080,73
|
5.080,73
|
||
Liquidatore
|
2.500,00
|
2.500,00
|
|||
Totale
|
26.500,00
|
991.000,00
|
26.500,00
|
5.080,73
|
5.080,73
|
Da
un punto di vista operativo il liquidatore di avaria si preoccuperà di
procedere ad avvisare tutti i soggetti coinvolti nella spedizione marittima e a
tal fine invierà una comunicazione nella quale sarà richiesto, al fine di
permettere il rilascio della merce, di fornire una copia della fattura della
merce, una dichiarazione circa la titolarità del carico e un documento
sottoscritto dagli assicuratori merce con i quali gli stessi si impegnano a
rilasciare una garanzia per far fronte al successivo riparto di avaria comune e
alla conseguenti spese.
Qualora
il carico non fosse assicurato, in caso di avaria comune, il proprietario delle
merci dovrà comunicarlo all’adjuster mettendo poi a disposizione una somma a
garanzia del pagamento degli oneri derivanti appunto dal regolamento di avaria.
Vale
la pena sottolineare come l’assicurare correttamente la merce sia davvero
fondamentale per “dormire sonni tranquilli” quando si acquistano merci che
dovranno viaggiare via mare.
Vi riporto per vostro riscontro:
- modello di average bond
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