Lo stivaggio e il rizzaggio delle merci: norme tecniche di riferimento e profili assicurativi *


Le problematiche riguardanti le operazioni di carico delle merci ed il loro corretto stivaggio, con lo scopo di prevenire sinistri e situazioni di pericolo per la vita umana, vanno acquisendo sempre maggiore rilievo nel settore dei trasporti, non solo marittimi, grazie soprattutto alla maggiore professionalità degli operatori e a una crescente attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sotto questo profilo, è noto che le operazioni di stivaggio e rizzaggio delle merci costituiscano uno snodo fondamentale sia dal punto di vista della prevenzione di avarie e danni alle cose trasportate, sia con riguardo alle potenziali situazioni di pericolo che possono derivare dalla mancata applicazione di quegli strumenti necessari ad evitare che il carico, impropriamente stivato o privo di vincoli, possa danneggiarsi o mettere in pericolo l’incolumità dei lavoratori.

Premettiamo che sia preferibile utilizzare il termine marinaresco rizzaggio per individuare, in senso lato, l’insieme delle diverse operazioni e/o modalità operative necessarie a garantire che il carico non subisca spostamenti durante le fasi di trasporto.

Tale sostantivo ha infatti una maggiore capacità di trasmettere il concetto di stabilità ed immobilità, che è necessario raggiungere affinché le merci possano arrivare integre a destino, senza costituire un pericolo.



In termini generali, si possono avere due situazioni, ben distinte, con riguardo alle operazioni di stivaggio e rizzaggio di merci:
- caricazione a bordo di una nave, attività propria del terminalista e degli stivatori, che può riguardare qualunque tipo di carico: merci convenzionali (cd. break bulk), container, rotabili, ecc.;
- stivaggio all’interno di container o di veicoli stradali, che viene effettuato dai caricatori ossia coloro che curano materialmente le operazioni di collocazione della merce nell’unità di trasporto, siano essi imprese manifatturiere o che svolgono tale attività in conto terzi.

Il primo tipo di attività è regolato dalla ben nota Convenzione SOLAS (Safety of Lifes at Sea) che stabilisce l’obbligo, per ciascuna nave, di dotarsi un manuale di caricazione e stivaggio delle merci (Cargo Securing Manual), che serve appunto da guida al Comandante (più spesso il primo ufficiale) e all’equipaggio per svolgere correttamente tali operazioni.

Tale manuale deve essere inoltre redatto in conformità alla pubblicazione Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (cd. CSS Code) edita dall’IMO, che fornisce un preciso quadro di riferimento per quello che riguarda la caricazione e il rizzaggio (stowage and securing) delle merci a bordo della nave.



Per tale motivo quando un sinistro si verificherà a bordo, durante la navigazione o nelle fasi di movimentazione portuale, il perito dovrà prendere come riferimento tecnico quanto disposto dal CSS Code e dal Cargo Securing Manual per valutare se i danni occorsi possono ricondursi ad un non corretto rizzaggio.

Trattandosi di criteri tecnici validi a livello internazionale, qualunque surveyor del mondo dovrà quindi fare riferimento, in modo attento e puntuale, a tale normativa.

Diversamente nella seconda ipotesi, ossia il caso di merci stivate all’interno di unità di trasporto (container, semirimorchi, ecc.), non si potrà purtroppo fare riferimento ad un unico quadro normativo.

Attualmente, possiamo infatti individuare due distinte norme tecniche che dal punto di vista operativo, in parte si sovrappongono ed equivalgono:
- La Norma Europea EN 12195-1:2010 relativa al calcolo delle forze di ancoraggio necessarie al fissaggio del carico, sviluppata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN);
- Il Codice CTU del 2014, pubblicazione sviluppata dalla triade: IMO, ILO (Organizzazione Mondiale del Lavoro) e UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite).



Occorre premettere che tali normative tecniche trovano applicazione solamente se richiamate (o meglio incorporate) all’interno dell’ordinamento giuridico di un paese, vale a dire quando entrino a far parte di una legge, di un decreto o di un regolamento emanato da un’autorità pubblica o quando siano richiamate in una convenzione o in un accordo internazionale sottoscritto appunto da una entità statale.

Tale obbligatorietà è stata introdotta, ad esempio, con l’edizione 38-16 del Codice IMDG (che disciplina il trasporto via mare di merci pericolose) che prevede l’obbligo di caricare le unità di trasporto in modo che il carico sia uniformemente distribuito all’interno del container o del semirimorchio, secondo quanto previsto dal CTU Code.

In modo analogo, nel caso della EN 12195, questa obbligatorietà si era realizzata, in un primo tempo, già a partire dal 2013, sempre nel settore del trasporto delle merci pericolose, mediante il richiamo della normativa tecnica da parte dell’Accordo ADR che disciplina appunto il trasporto delle merci pericolose su strada in ambito europeo.

In particolare la sezione 7.5.7.1 è stata modificata prevedendo che: “le prescrizioni in materia di fissaggio dei carichi contenenti merci pericolose sui veicoli, si intendono rispettate quando il carico venga stivato in conformità alla norma 12195-1:2010”.

Allo stesso tempo alcuni stati nazionali avevano già previsto che le normative di circolazione stradale dovessero fare riferimento a tale norma tecnica o ad altre come nel caso della Germania che ha norme proprie identificate dalla sigla VDI 2700.

Ma è solo a partire dal 20 maggio 2018 che la portata della norma in esame è stata ampliata in modo significativo con l’applicazione della direttiva dell’Unione Europea 2014/47, che disciplina i controlli tecnici dei veicoli commerciali e che prevede un espresso richiamo alla norma tecnica 12195 per quello che riguarda la verifica del corretto fissaggio delle merci sui mezzi stradali.

In tale contesto appare quindi necessario che i periti che si trovino a dover valutare il corretto fissaggio e rizzaggio di merci, a seguito ad esempio di un sinistro, non si basino più su valutazioni soggettive (che potrebbero comunque essere corrette) ma esclusivamente su valutazioni e calcoli tecnici individuati dalla normativa effettivamente applicabile.

In particolare dovrà preferirsi il CTU Code per i trasporti internazionali mediante container, mentre per il trasporto stradale, in ambito europeo, si farà riferimento alla norma EN 12195-1:2010.

L’importanza di una corretta valutazione delle problematiche sopra evidenziate risulta ancora più tangibile considerando poi gli aspetti assicurativi riguardanti appunto il cattivo stivaggio e rizzaggio delle merci.

Si deve considerare infatti che la quasi totalità delle coperture merci, presenti sul mercato assicurativo internazionale, si basano sui formulari uniformi, meglio noti come ICC (Institute Cargo Clauses) e che in tali clausole l’insufficienza o l’inadeguatezza dell’imballaggio (da intendersi anche come stivaggio di merce nel container) siano previste espressamente come “rischi esclusi” con la conseguenza che eventuali danni alle merci, dovuti appunto a tale evenienza, non saranno indennizzabili.

Allo stesso tempo le diverse convenzioni che disciplinano, a livello internazionale le differenti modalità di trasporto, prevedono una serie di casi in cui il Vettore viene espressamente esonerato dalla propria responsabilità per danni occorsi alle merci e come tra di esse abbia sempre un ruolo fondamentale appunto il cattivo stivaggio.

Il Caricatore sarà quindi sempre responsabile della corretta preparazione dell’unità di carico mentre il Vettore, qualora riceva l’unità già caricata e sigillata, sarà considerato indenne per i danni e/o le conseguenze economiche negative che dovessero dipendere da un non corretto stivaggio/rizzaggio delle merci.

Non dimentichiamo che i danni derivanti da merci non adeguatamente rizzate possono, non limitarsi all’integrità del carico, ma avere notevoli ripercussioni in tema di sicurezza della navigazione e della circolazione stradale con conseguenze talvolta mortali.

Per tale motivo è ancora più evidente la necessità di fare riferimento in modo scrupoloso ad un preciso quadro tecnico/ normativo evitando ogni sorta di valutazione personalistica dei concetti di rizzaggio e stivaggio.

Nel corso della mia attività professionale mi sono infatti imbattuto in un cospicuo numero di sinistri in cui la causa del danno alle merci era imputabile ad un cattivo rizzaggio delle stesse, dovuto ad un approccio empirico alla materia da parte dei Caricatori.

In tali casi, il successivo ricalcolo delle forze necessarie per il fissaggio del carico dimostrava matematicamente che non erano stati soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle norme tecniche.

L’auspicio è quindi quello che il perito, attraverso la sua professionalità, possa fornire un supporto concreto in tema di prevenzione dei sinistri apportando una maggiore conoscenza e consapevolezza su queste tematiche.

* Articolo per Vita e Mare di Luglio 2018

Avaria Generale - Principi e pratica operativa

Quelle che seguono sono alcune note relative all'istituto della Avaria Generale, sia a livello dottrinale sia a livello operativo.

LE AVARIE MARITTIME E L’AVARIA GENERALE

I traffici marittimi per la natura dei mezzi impiegati e per le particolari condizioni ambientali in cui si svolgono, comportano la possibilità che si verifichino eventi dannosi (i sinistri) che coinvolgono ed impattano in modo economico patrimoniale sui partecipanti all’avventura marittima.

E’ ben noto che durante un trasporto marittimo (e non solo) si possono verificare eventi di diverso tipo quali tempeste, naufragi incendi, collisioni, esplosioni e tutta una varia gamma di “imprevisti” che possono provocare danni o imporre di sostenere spese straordinarie (ma necessarie) sia a carico dell’armatore sia degli interessati alle merci trasportate.

Tali danni e spese che si verificano nel corso del trasporto, o delle operazioni ad esso connesse, prendono appunto il nome di avarie marittime.



Nell’ambito del diritto marittimo si distinguono due tipi di avarie:

Avarie particolari (particular averages):
sono le spese e i danni che colpiscono le cose soggette a rischio marittimo a causa di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore (incendi, tempeste ecc.). Questi danni restano a carico del proprietario colpito dall’evento sfavorevole e potranno essere risarciti solo in presenza di una copertura contro il rischio di avaria particolare (motivo per cui è sempre opportuno stipulare una copertura contro i danni alle merci).

Avarie comuni (general averages):
sono le spese e i danni provocati da provvedimenti volontari presi dal comandante della nave per la salvezza comune (si veda art. 469 Codice della Navigazione e soprattutto Regole di York e di Anversa). Trattandosi appunto di una avaria provocata per la salvezza comune, quindi, sia per il proprietario delle merci che per il proprietario della nave e per l’armatore, i danni e le spese devono essere ripartite tra tutti i soggetti interessati al buon esito del viaggio.

Questa è chiaramente un’altra di quelle situazioni in cui il comandante della nave risulta “Master after God” e si pone come attore protagonista del provvedimento di avaria generale assumendo il ruolo sia di capo della spedizione marittima sia di rappresentante degli armatori

Vediamo alcuni esempi:
1)   Durante l’ingresso in un porto dotato di scarso pescaggio, la nave si incaglia e per permetterne il disincaglio si ritiene necessario procedere ad operazioni di allibo, scaricando una parte del carico mediante l’intervento di appositi pontili attrezzati e richiedendo l’intervento di alcuni rimorchiatori con notevoli spese.
2)   Nel corso della navigazione, si verifica un incendio in stiva e il comandante decide di allagare parzialmente le stive. In questo caso trattandosi di una decisione volontaria i danni derivanti dall’allagamento saranno da considerarsi come derivanti dall’avaria comune, mentre i danni da incendio saranno considerati una avaria particolare.

Il Codice della Navigazione rileva, perciò, i requisiti affinché si possa individuare con maggiore chiarezza l’avaria comune: in prima specie, deve sussistere la volontarietà e la ragionevolezza della decisione presa dal comandante, secondo, deve esservi un grave pericolo per la nave e per il carico, e infine, dalla decisione deve sortire un risultato utile (cioè portare in salvo la spedizione).

Da un punto di vista storico, l'istituto dell'avaria comune ha origini molto antiche: in principio, infatti, in caso di naufragio vi era il diritto per gli abitanti delle coste di impadronirsi sia dei relitti in mare sia delle imbarcazioni che, per evitare un rovinoso affondamento, sbarcavano quando le condizioni climatiche si facevano impervie.

La prima forma di regolamentazione si deve alla Lex Rhodia, che costituì, seppur a livello molto embrionale, una forma di regolamentazione della navigazione nel Mediterraneo. Queste norme di origine greca, vennero recepite anche nel diritto romano, dove trovarono una disciplina più specifica sia l’eventualità di gettare parte del carico a mare sia la ripartizione delle spese in caso di perdita del carico fra il proprietario della nave e quello della merce.

Per capire l'attualità di queste antiche norme, basta considerare che nel diritto romano il riscatto pagato ai pirati per la restituzione della nave e del carico sequestrato costituiva avaria comune, cioè tutti i partecipanti alla spedizione contribuivano, secondo i valori in rischio, ripartendosi i costi del riscatto pagato.

Ai giorni nostri, la regolamentazione delle ipotesi di avaria è la stessa in quasi tutti i paesi, in quanto le polizze di carico fanno generalmente riferimento, in materia di avarie, alle regole di York e di Anversa.

Le Regole di York e Anversa e la definizione di Avaria danno e Avaria spesa
Il crescente sviluppo del commercio internazionale ha imposto a studiosi ed operatori del settore di concepire una normativa che potesse essere riconosciuta e accettata nella prassi.

Oggi, infatti, la contribuzione delle avarie comuni è sotto ogni aspetto disciplinata dalle regole di York e Anversa, ovvero da un corpo di disposizioni elaborate in più riprese a partire dal 1860.

Tale normativa ha acquisito un carattere così sostanziale da rimpiazzare anche la legge nazionale con riferimento ai criteri pratici per la definizione dei valori da ammettere a contribuzione.

L'altra soluzione per la regolazione dell’avaria comune è quella giudiziale in cui, non trovando un accordo per la stipula del chirografo, le parti ricorrono al giudice per la nomina di un liquidatore che risolva il contenzioso.

Occorre precisare che nella realtà pratica dei traffici marittimi, la liquidazione giudiziale non è mai stata applicata, poiché ci si è sempre avvalsi della forma stragiudiziale, non però tramite i chirografi, ma con un atto chiamato “Lloyd's Average Bond”.

Un vero e proprio caso di applicazione della Lex Mercatoria in campo marittimo, o se vogliamo un esempio pratico di Lex Maritima.



Un primo aspetto da considerare è la distinzione tra le “avarie danni” e le “avarie spese”. Il danno può definirsi come la perdita, il danneggiamento, o il deterioramento per la salvezza comune di un bene coinvolto nella spedizione marittima (come ad esempio il getto del carico e/o degli attrezzi, o come in tempi antichi il taglio degli avanzi, che si compiva in caso di incendio del veliero e prevedeva il taglio dell'albero le cui vele erano in fiamme).

La spesa, invece, può essere definita come un qualsiasi esborso di denaro sempre effettuato per la salvezza comune, la cui caratteristica principale è la straordinarietà.
Ad esempio, se per un errore di manovra si aprisse una falla nello scafo della nave e il comandante fosse costretto, per la salvezza della spedizione, a rifugiarsi in un porto diverso da quello di destinazione, sarebbero considerate spese da avaria comune (e quindi a carico di tutti), le spese sostenute per l'equipaggio durante tutto il tempo di permanenza in porto.

A titolo esplicativo vediamo alcuni esempi:

Avarie danni:
Avarie spese:
Getto del carico o di equipment per alleggerire la nave
Spese per porto rifugio (ingresso, sosta e uscita, servizi ausiliari della navigazione)
Estinzione di incendi a bordo
Spese di disincaglio, rimorchio ecc.
Incaglio volontario
Spese trasbordi del carico
Danni alle macchine per tentativi di disincagliare
Spese ed onorari del liquidatore di avaria


LA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI

Quelli che seguono sono i diversi momenti del procedimento di liquidazione delle avarie comuni:

1 Dichiarazione di avaria comune Il comandante della nave compila il verbale di avaria che dovrà essere consegnato alle autorità competenti entro 24 ore dall'arrivo in porto della nave.
A questo punto viene incaricato un liquidatore di avarie (average adjuster) che si occuperà della gestione vera e propria del riparto di avaria comune.

2 Liquidazione di avaria comune Il codice della navigazione ha previsto due forme di liquidazione delle avarie comuni. La soluzione stragiudiziale (cioè con un accordo senza ricorrere al giudice) che, secondo la prassi, prevede la stipulazione di un chirografo di avaria (cioè di un documento con il quale viene nominato un liquidatore e si impone l'obbligo di accettare ed eseguire il regolamento da lui predisposto).
Tale atto consiste nell'impegno assunto, nei confronti dell'armatore, da ciascuno degli interessati al carico a pagare la rispettiva quota contributiva nella misura stabilita dal liquidatore nel futuro regolamento.

3 Regolamento di avaria comune In genere la stesura del regolamento richiede mesi o in alcuni casi anche anni dal momento in cui l'avaria è stata dichiarata.
Il liquidatore di avaria ha, innanzitutto, il compito di verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte attraverso la ricostruzione degli avvenimenti per mezzo del giornale di bordo e della relazione di stima dei periti.
Terminati gli accertamenti, il liquidatore provvederà ad informare circa le motivazioni che lo hanno indotto a considerare alcuni danni e/o spese avarie comuni e a non considerarne altri.

In pratica il regolamento di avaria si comporrà di tre parti principali:
- descrizione dei fatti
- le motivazioni giuridiche
- i calcoli di riparto ed il bilancio finale

In particolare quest’ultima parte riflette alcuni momenti fondamentali:
- la formazione della massa attiva e passiva
- la determinazione del coefficiente di contribuzione
- il bilancio finale

Seppure tali operazioni siano da un punto di vista teorico piuttosto facili e concettualmente lineari, nella pratica comportano un enorme lavoro per i liquidatori di avarie che si trovano magari a dover ricostruire la massa attiva per una nave che trasportava qualche migliaio di container!

Massa Creditoria E' costituita dalle avarie danno e spesa come stabilito nelle regole di York e di Anversa (“only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as general average”).
Per chiarire ulteriormente, la massa creditoria viene definita dall'insieme dei danni e delle spese straordinarie o impreviste che conseguono direttamente dal provvedimento preso dal comandante.
Nello specifico, i danni e le spese subiti dai partecipanti alla spedizione possono identificarsi:
• nella perdita o nel danneggiamento della nave e dei suoi accessori (proprietario della nave);
• nella perdita o nel danneggiamento del carico (ricevitore o caricatore);
• nella perdita totale o parziale del nolo (armatore).

Massa Debitoria E' l'insieme dei valori in rischio nella spedizione. Ovvero, il nolo sarà per l'armatore il valore sottoposto al rischio, la nave lo sarà per il proprietario e il carico per il ricevitore o il caricatore.

 4. I Calcoli Dal punto di vista computistico, poi, il regolamento di avaria comune è un semplice calcolo di riparto in cui:
• la somma da ripartire è il totale dei danni subiti per la salvezza comune più gli onorari e le spese di liquidazione per il liquidatore (ossia la massa attiva)
• la base del riparto, invece, è il totale dei valori in rischio al momento del provvedimento preso dal capitano (la massa passiva)

Il risultato sarà un coefficiente di contribuzione:
K= MA / MP (massa attiva / massa passiva)
che indicherà la quota di danni e spese a carico dei partecipanti per ogni Euro di valore in rischio. Le quote di contribuzione si otterranno moltiplicando il coefficiente per i valori in rischio di ciascuno degli interessati (K x Massa Passiva = Quota di contribuzione).

L'atto conclusivo è il bilancio finale, in questa fase si determinano, per mezzo di un prospetto redatto dal liquidatore, le somme a debito o a credito di ciascuno dei partecipanti alla spedizione.
• Vi sarà un credito se il sacrificio sopportato per la salvezza comune (massa attiva) è maggiore della quota di contribuzione.
(Es. Massa Attiva armatore - Quota contribuzione armatore > 0 = credito armatore)
• Vi sarà un debito se il sacrificio sopportato per la salvezza comune (massa attiva) è minore della quota di contribuzione.
(Massa Attiva armatore - Quota contribuzione armatore < 0 = debito armatore)



Cerchiamo di fare un esempio pratico in modo da avere ben chiari i concetti ed i passaggi necessari:

Durante un viaggio sulla m/n “Beautiful Lady” si è verificato un incendio a bordo che ha provocato danni alla nave e a parte del carico (il carico è parzialmente bruciato e per domare l'incendio il capitano ha ordinato l'allagamento di una stiva). Nel successivo regolamento d'avaria comune, sono stati stabiliti i seguenti valori:
a) danni ammessi a contribuzione:
1. danni alla nave 17.000 €
2. nolo perduto dall'armatore 5.500 €
3. danni subiti dal caricatore A 11.300 €
4. onorari e spese al liquidatore 2.500 €
b) valori in rischio al momento del provvedimento
1. valore della nave 600.000 €
2. nolo in rischio per l'armatore 41.000 €
3. merce in rischio per il caricatore A 160.000 €
4. merce in rischio per il caricatore B 190.000 €

Si dovrà determinare la MASSA ATTIVA (danni e spese ammessi a contribuzione)
NAVE (tot. Spese riparazione) € 17.000,00
ARMATORE (nolo perduto) € 1.500,00
CARICATORE (danni alla merce) € 5.500,00
LIQUIDATORE € 2.500,00
Totale MASSA ATTIVA € 26.500,00

MASSA PASSIVA (valori in rischio tra i partecipanti al momento del provvedimento)
NAVE (Valore della nave) € 600.000,00
ARMATORE (nolo in rischio) € 41.000,00
CARICATORE A (merce) € 160.000,00
CARICATORE B (merce) € 190.000,00
Totale MASSA PASSIVA € 991.000,00

Determinazione del coefficiente K=MA/MP = (26.500/991.000) =0,02674 ca. (0,02674 Euro ca. ogni Euro di valore in rischio) cioè:

Determinazione Quota di contribuzione K x Massa Passiva = Quota di contribuzione 0,02674 ca. x 600.000,00 = 16.044,40 € (proprietario della nave) 0,02674 ca. x 41.000,00 = 1.096,37 € (armatore) 0,02674 ca. x 160.000,00 = 4.278,50 € (caricatore A) 0,02674 ca. x 190.000,00 = 5.080,73 € (caricatore B)
N.B. Il totale è € 26.500,00 come la Massa Attiva

Partecipante
Massa Attiva
Massa Passiva
Quote contribuzione
Saldo a debito
Saldo a credito
Nave
17.000,00
600.000,00
16.044,40

955,60
Armatore
1.500,00
41.000,00
1.096,37

403,63
Caricatore A
5.500,00
160.000,00
4.278,50

1.221,50
Caricatore B

190.000.00
5.080,73
5.080,73

Liquidatore
2.500,00



2.500,00
Totale
26.500,00
991.000,00
26.500,00
5.080,73
5.080,73


Da un punto di vista operativo il liquidatore di avaria si preoccuperà di procedere ad avvisare tutti i soggetti coinvolti nella spedizione marittima e a tal fine invierà una comunicazione nella quale sarà richiesto, al fine di permettere il rilascio della merce, di fornire una copia della fattura della merce, una dichiarazione circa la titolarità del carico e un documento sottoscritto dagli assicuratori merce con i quali gli stessi si impegnano a rilasciare una garanzia per far fronte al successivo riparto di avaria comune e alla conseguenti spese.

Qualora il carico non fosse assicurato, in caso di avaria comune, il proprietario delle merci dovrà comunicarlo all’adjuster mettendo poi a disposizione una somma a garanzia del pagamento degli oneri derivanti appunto dal regolamento di avaria.


Vale la pena sottolineare come l’assicurare correttamente la merce sia davvero fondamentale per “dormire sonni tranquilli” quando si acquistano merci che dovranno viaggiare via mare.

Vi riporto per vostro riscontro:
- modello di average bond

Take Care: Cargo Care!

Procedure da seguire in caso di danni a mezzi di trasporto all'interno di aree portuali

Vogliamo fornirvi alcune linee guida da mettere in atto qualora si verifichino sinistri attivi (ossia quando abbiamo ragione!) e vengano arrecati danni ai nostri mezzi; in particolare operando all’interno di terminal portuali.



Comunicare il sinistro alla propria azienda:
Non appena si verifica un incidente, bisogna chiamare subito in azienda, ricordando di indicare: dove è avvenuto il sinistro, fornendo anche una breve descrizione di quanto accaduto, dei danni riscontrati oltre al numero identificativo del mezzo coinvolto (stacker, sollevatore, carroponte, ecc.).

Responsabilizzare il terminal:
Un impiegato dall’ufficio, provvederà ad inviare immediatamente un FAX, per denunciare il sinistro e responsabilizzare il terminal per i danni occorsi al nostro mezzo.
Sarà necessario che tale FAX sia trasmesso prima dell’uscita del veicolo dal terminal, per evitare successive contestazioni.

Effettuare una perizia in contraddittorio:
In caso di danni importanti è opportuno effettuare una perizia in contraddittorio con i periti del terminal, prima che il nostro mezzo lasci l’area portuale.
Non fate MAI uscire il mezzo danneggiato dal terminal senza copia di un documento, controfirmato dal terminal o dal loro perito, in cui si attestino i danni effettivamente occorsi.



Preparare il fascicolo del sinistro:
Per richiedere il risarcimento dei danni al terminal, sarà necessario preparare un fascicolo con la seguente documentazione: FAX di responsabilizzazione e relativa ricevuta, fotografie del mezzo danneggiato, perizia del nostro perito di parte, preventivi e/o fatture di riparazione della nostra officina di fiducia, copia della carta di circolazione del mezzo coinvolto.

Richiedere il risarcimento dei danni occorsi:
Una volta raccolta la documentazione del fascicolo, sarà poi necessario inviarla mediante raccomandata AR , o utilizzando una PEC, al terminal per richiedere in modo formale il risarcimento delle spese sostenute e di eventuali altri danni patrimoniali (ad es. il fermo macchina), mettendo in mora il soggetto responsabile.



Seguendo questi semplici passaggi non potrà essere opposta alcuna eccezione alla vostra richiesta di risarcimento, avendo regolarmente notificato il sinistro, responsabilizzato le parti coinvolte, riscontrato i danni in contraddittorio ed infine fornito tutti gli elementi per comprovare il danno effettivamente patito.

Take Care: Cargo Care!