In caso di danno... la "responsabilizzazione" del Vettore


Il verificarsi di sinistri e danni alle merci durante le fasi del trasporto è piuttosto frequente anche qualora vengano adottate idonee misure atte a prevenirli.

Nel caso si riscontrassero danni/ammanchi al momento della consegna (o prima...) sarà opportuno procedere a responsabilizzazre il vettore a cui abbiamo affidato il trasporto per quanto accaduto.

Ho pertanto inserito tra i modelli presenti sul mio account di Slideshare un modello base di lettera da mandare al vettore per richiedergli i danni e porlo formalmente in mora.


La lettera di responsabilizzazione proposta può essere utilizzata sia dal ricevitore sia da un vettore/spedizioniere che affidi un traspoto (e sia quindi a sua volta mittente) ad un altro vettore.

Ovviamente occorre tenere presente che:

- l'accettazione senza riserve della merce impedisce eventuali richieste per danni alle merci in via contrattuale,

- eventuali riserve sia per i danni sia per il successivo controllo della merce devono essere dettagliate (o almeno motivate) e non generiche,

- se i danni sono visibili (apparenti) le riserve devono essere apposte sui documenti al momento della consegna procedendo poi all'invio della lettera di responsabilizzazione, mentre qualora la merce non possa essere visionata in maniera approfondita si dovrà procedere a spedire la lettera di riserve e contestuale responsabilizzazione entro:

Trasporto internazionale:
3 giorni in caso di trasporto marittimo come da Conv. Bruxelles e Regole Amburgo
14 giorni per il trasporto aereo internazionale come da Conv. Varsavia e Montreal
7 giorni per il trasporto su gomma in regime CMR
7 giorni per il trasporto ferrviario (ex CIM/COTIF)

Trasporto nazionale:
Il Codice Civile indica indipendentemente dalla modalità di trasporto il termine in 8 giorni mentre il Codice della Navigazione distingue fissa il termine in   
3 giorni per il marittimo
7 giorni per l'aereo

- ad oggi solo la raccomandata R/R ha pieno valore legale ed è pertanto da preferire rispetto al fax e/o all'email che vi consiglio comunque di mandare non appena il danno viene riscontrato per avvisare la controparte,

- la semplicità paga! Evitiamo quindi di riportare indicazioni eccessive o che possono essere fuorvianti,

- ricordatevi di indicare la sigla del container, il booking  e gli estremi della polizza di carico nei trasporti marittimi o della lettera di vettura o del D.D.T. nei trasporti stradali,

- evitate di individuare voi la causa del danno se non del tutto chiara (la cui individuazione rimane a carico del vettore per poter opporre eventuali cause esimenti) ma limitatevi a riportare che i danni si sono verificati durante il trasporto o comunque dopo l'avvenuta consegna al vettore,

- se facilmente quantificabile (es. perdita totale del carico) indicate l'ammontare del danno altrimenti riservatevi di quantificarlo in seguito.

- ovviamente nella lettera di responsabilizzazione potete inserire ulteriori elementi quali ad esempio:
invito all'eventuale perizia in contraddittorio,
intimazione a provvedere alal responsabilizzazione degli eventuali subvettori,
invito a comunicare il sinistro agli assicuratori ella controparte.

Con l'aiuto del modello che ho aggiunto su slideshare non sarà difficile presentare un'efficace lettera di responsabilizzazione per tutelarei vostri interessi (e quelli degli assicuratori che siete tenuti a preservare per legge).

Take care: Cargo care!

2 commenti:

  1. Buon pomeriggio,
    in caso di danno occulto, è corretto che, il termine di 7 giorni e’ il termine entro il quale il reclamo deve arrivare al trasportatore finale (subvettore) che ha fisicamente creato il danno?
    In sostanza, se io vettore, ricevo reclamo entro 7 giorni dal cliente destinatario, recupero la documentazione e responsabilizzo il mio subvettore oltre il giorno 7, non posso più effettuare rivalsa nei confronti di quest'ultimo?

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    1. Buongiorno,

      si tratta di un caso limite ma è corretto ipotizzarlo.
      La contestazione entro i 7 giorni, o termine diverso a seconda della normativa applicabile, deve essere inteso come termine limite per denunciare il danno alle merci.
      Detto questo se la contestazione è fatta al vettore contrattuale nei tempi previsti, quest'ultimo potrà esercitare la rivalsa nei confronti del vettore effettivo anche oltre i 7 giorni. Ciò è possibile perchè la situazione si "cristallizza" con il primo reclamo e d'altra parte sarebbe alquanto penalizzante nei confronti del vettore contrattuale una situazione come quella ipotizzata nel vostro commento.
      Teniamo infine in considerazione che, anche in caso di contestazione per danni occulti, il vettore avrà comunque la possibilità di individuare la causa del danno che se a lui non imputabile, lo esonererà da responsabilità.

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