Nelle convenzioni, che regolano le diverse modalità di trasporto internazionale, troviamo un istituto giuridico tipico che è la limitazione del debito vettoriale.
Tale beneficio legale, a favore dell’attività trasportistica, consente al vettore di limitare la propria responsabilità (dal punto di vista economico) ad un certo ammontare di DSP per ogni kg. LORDO di merce danneggiata o perduta.
Tralasciando le motivazioni storiche, economiche e giuridiche dell’istituto vediamo di comprendere cosa sono i Diritti Speciali di Prelievo DSP o Special Draw Rights in Inglese (SDRs).
Si tratta di un particolare tipo di valuta virtuale (non esiste fisicamente) il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali, rispetto alle quali si calcola una sorta di "comune denominatore": il risultato è il valore dei DSP.
Si tratta di una valuta creata a tavolino con lo scopo di sostituire l’oro nelle transazioni internazionali: per questo i Diritti Speciali di Prelievo sono definiti anche paper gold.
Fino a qualche anno fa, le valute che costituivano il paniere erano: dollaro USA, marco tedesco, franco francese, sterlina britannica e yen giapponese. Dal 1999 l'Euro ha sostituito il marco ed il franco.
Le valutazioni dei DSP in rapporto alle principali monete sono consultabili sul sito del Fondo Monetario Internazionale, aggiornato quotidianamente.
Numerose sono le convenzioni internazionali che utilizzano i DSP per calcolare gli importi di risarcimenti derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
I DSP vengono utilizzati anche dalla Unione Postale Universale, responsabile del coordinamento del sistema postale internazionale, e negli accordi tra compagnie telefoniche nel roaming internazionale.
Vediamo i limiti per le diverse modalità di trasporto internazionale:
Trasporto marittimo
2 DSP al kg. oppure 666,67 DSP per “package” o “unit”, ossia un collo individuale (il container si considera un package) e “unit” è l’unità di nolo (es. un metro lineare di rotabili).
La scelta tra i due limiti spetta al danneggiato.
Trasporto terrestre
8,33 DSP al kg. (Convenzione CMR).
Nota nella prassi “brutalmente” quasi tutti gli operatori fanno un conto di 10 Euro al kg. contrapposti ad 1 Euro al kg. del trasporto nazionale su gomma.
Trasporto ferroviario internazionale
16,66 DSP al kg. (Convenzione Cotif/CIM).
Trasporto aereo internazionale
17 DSP al kg. (Convenzione di Varsavia).
Nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Montreal il limite è stato aumentato a 19 DSP, a far data dal 30 dicembre 2009.
Trasporto “multimodale”
Convenzione di Ginevra sul Trasporto Multimodale (24 maggio 1980) non in vigore.
In base all’art.18 il vettore multimodale può limitare il proprio debito ad un importo parti a 920 DSP per collo o altra unità o a 2,75 DSP per kg. lordo di merce persa o avariata (a seconda di quale ammontare risulti più alto) nel caso in cui il trasporto multimodale comprenda una tratta via mare.
Oppure 8,33 DSP per kg. di peso lordo della merce persa o danneggiata ove non sia previsto un trasferimento via mare (notare che è lo stesso della Conv. CMR).
I danni causati da ritardo possono essere risarciti fino ad un massimo pari a due volte e mezzo il corrispettivo del trasporto pagato per le merci pervenute in ritardo se non eccedente il corrispettivo totale.
Per comodità riporto il link ad un convertitore di valute universale che ha l’opzione per i DSP:
Fonti: Wikipedia, IMF